Funzioni e compiti dei comitati di gestione degli ATC

Art. 31. L.R. 28 gennaio 2004, n. 10

I comitati di gestione degli ATC sono strutture associative di natura privata che perseguono, nell'interesse pubblico, i fini della programmazione delle attivita' faunistico-venatorie della legge n. 157/1992 cosi' come definite dalla presente legge e soggetti legittimati all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi che incidano sull'esercizio dell'attivita' venatoria e le attivita' di cui al presente articolo.

I Comitati di gestione:

  1. promuovono ed organizzano le attivita' di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, disciplinano le modalita' di prelievo nel rispetto del calendario venatorio;
  2. decidono sull'ammissione, sospensione, ed espulsione dei cacciatori;
  3. deliberano sulle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi, nel rispetto del limite massimo fissato dalla Conferenza di cui all'art. 35, e riducendola del 50% per i cacciatori iscritti ultrasettantenni;
  4. programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli habitat;
  5. svolgono compiti di gestione faunistica fermo restando il divieto di acquistare capi selvatici, da destinare a ripopolamento, provenienti da allevamenti di proprieta' di un membro del comitato di gestione, ovvero da allevamenti di proprieta' del coniuge, del genitore, dei figli e relativi coniugi, di uno dei rappresentanti del comitato di gestione;
  6. possono istituire aree di rispetto con vincolo all'esercizio venatorio di tipo parziale oppure generale per una durata sufficiente a consentire un efficace insediamento di popolazioni di fauna selvatica;
  7. possono autorizzare dandone immediata comunicazione alla Provincia, sul proprio territorio, lo svolgimento di prove di lavoro e gare cinofile, che, qualora comportanti l'abbattimento del selvatico, sia che si svolgano durante la stagione venatoria individuata nel calendario venatorio di cui all'art. 43 sia nei restanti periodi dell'anno, sono autorizzate solo se svolte con l'utilizzo di capi selvatici appositamente liberati dal comitato organizzatore e riguardanti specie selvatiche soggette a prelievo venatorio;
  8. svolgono le attivita' e assumono le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti assegnati dalla Provincia.

I comitati di gestione devono provvedere all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici per:

  1. la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
  2. le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;
  3. il ripristino di zone umide e di fossati;
  4. la differenziazione delle colture;
  5. la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
  6. la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonche' dei riproduttori;
  7. la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficolta', della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

I comitati di gestione provvedono, altresi', all'erogazione di contributi in favore di proprietari o conduttori di fondi agricoli per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno.

Per esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il comitato di gestione puo' anticipare la chiusura dell'esercizio venatorio a specie di mammiferi ed uccelli stanziali cacciabili; detta modifica deve essere immediatamente comunicata alla Provincia. La modifica diviene operante se la Provincia nei cinque giorni successivi non ne contesta le opportunita' tecniche. La decisione della Provincia e' definitiva e viene immediatamente comunicata ai comitati di gestione aventi sede nel territorio provinciale.

Le attivita' di gestione faunistica degli ATC vengono programmate per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre. Il programma annuale degli interventi e' trasmesso alla Provincia corredato del rendiconto tecnico sull'andamento della gestione faunistico venatoria dell'annata precedente.

Le Province esercitano l'attivita' di vigilanza sui comitati di gestione, nonche' il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica anche con periodiche riunioni dei presidenti e/o dei responsabili tecnici dei programmi faunistici degli ATC.

La Provincia favorisce l'espletamento dei compiti e funzioni dei comitati di gestione mettendo a loro disposizione le proprie strutture e la consulenza del personale addetto al settore caccia. I comitati di gestione, per l'espletamento delle loro funzioni, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, possono dotarsi di un'organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze tecniche dell'ATC.

I cacciatori, residenti in Regione, iscritti od ammessi agli ATC, partecipano alla gestione faunistica e corrispondono, in eguale misura, la quota di partecipazione, a copertura delle spese di gestione. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il comitato di gestione dell'ATC puo' prevedere un'adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento. I titolari di un appostamento fisso situato nell'ATC, che non svolgono altra forma di caccia all'interno dell'ATC interessato corrispondono una quota di partecipazione pari alla meta'.

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