La Regione adotta uno statuto tipo degli ATC. L'assemblea dei cacciatori iscritti e ammessi stagionalmente ai sensi dell'art. 28, su proposta del comitato di gestione e sulla base dello statuto tipo approvato dal Consiglio regionale, adotta lo statuto entro sei mesi dalla costituzione dell'ATC
Lo statuto disciplina:
Lo statuto e' inviato, per l'approvazione, dai comitati di gestione alla Giunta regionale che puo' richiedere modificazioni o integrazioni nei trenta giorni successivi. Lo statuto diviene esecutivo dopo l'approvazione della Giunta regionale.
Lo statuto puo' essere modificato con le modalita' di cui ai commi precedenti.
L'ATC ha sede presso uno dei comuni ricadenti nell'ambito stesso in grado di ospitarlo. In presenza di disponibilita' di piu' comuni, il comitato di gestione delibera la scelta della sede. Nell'eventualita' di mancanza di disponibilita' da parte dei comuni, il comitato di gestione organizza e determina la sede in forma autonoma.
La Provincia provvede ad assegnare all'ATC una denominazione convenzionale per facilitarne l'identificazione.
Filename | Dim | Data |
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Statuto.pdf | 100Kb | 17/05/2021 11:47 |
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