Statuto degli ATC

Art. 30. L.R. 28 gennaio 2004, n. 10

La Regione adotta uno statuto tipo degli ATC. L'assemblea dei cacciatori iscritti e ammessi stagionalmente ai sensi dell'art. 28, su proposta del comitato di gestione e sulla base dello statuto tipo approvato dal Consiglio regionale, adotta lo statuto entro sei mesi dalla costituzione dell'ATC

Lo statuto disciplina:

  1. l'ammissione, la sospensione, l'espulsione dei cacciatori;
  2. le modalita' per l'elezione ed il funzionamento dell'assemblea dei cacciatori;
  3. la durata in carica non superiore ad anni 5, del comitato di gestione, del Presidente e del collegio dei revisori dei conti;
  4. le modalita' di funzionamento degli organi degli ATC, le relative competenze, nonche' le procedure per la revoca e la sostituzione dei componenti;
  5. i criteri e le modalita' della partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ambito territoriale di caccia;
  6. gli obblighi dei cacciatori iscritti e/o ammessi;
  7. le sanzioni da irrogare a carico dei cacciatori iscritti e/o ammessi per l'inosservanza degli obblighi di partecipazione e di gestione.

Lo statuto e' inviato, per l'approvazione, dai comitati di gestione alla Giunta regionale che puo' richiedere modificazioni o integrazioni nei trenta giorni successivi. Lo statuto diviene esecutivo dopo l'approvazione della Giunta regionale.

Lo statuto puo' essere modificato con le modalita' di cui ai commi precedenti.

L'ATC ha sede presso uno dei comuni ricadenti nell'ambito stesso in grado di ospitarlo. In presenza di disponibilita' di piu' comuni, il comitato di gestione delibera la scelta della sede. Nell'eventualita' di mancanza di disponibilita' da parte dei comuni, il comitato di gestione organizza e determina la sede in forma autonoma.

La Provincia provvede ad assegnare all'ATC una denominazione convenzionale per facilitarne l'identificazione.

Allegati

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Statuto.pdf 100Kb 17/05/2021 11:47
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